Decreto Presidente Repubblica del 1957 numero 3 art. 60


TITOLO V Incompatibilità e cumulo di impieghi - CAPO I Incompatibilità (CASI DI INCOMPATIBILITA')
1. L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

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