Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 67


I contributi dovuti dai concessionari a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106 (Riportata alla voce Ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e ad enti pubblici), per la sorveglianza sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto concessi dal sindaco del Comune, spetteranno per una metà all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra metà di spettanza dell'Erario per l'attività di sorveglianza di competenza del Ministero dei trasporti (Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile), ai sensi delle disposizioni di legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 67"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti