Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 66


Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti (Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile) trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti già concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facoltà di provvedere è stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.

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