Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 46


(Omissis)(Gli artt. 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53 e 54 hanno modificato, rispettivamente, gli artt. 1, 2, 3, 7 secondo comma, 20, 27, 31 e 32, L. 28 settembre 1939, n. 1822, recante la disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata. L'art. 48 ha modificato gli artt. 6, 7, 8 e 9 di detta legge; l'art. 51 gli artt. 22 e 23; l'art. 55 e gli artt. 33 e 35).

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