Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 26


Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia
(Omissis)(Gli artt. 26, 27, 28 e 29 hanno modificato, rispettivamente gli artt. 1, 2, 4 e 6, R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, recante norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 26"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti