Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 24


[L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune è demandata alla stessa autorità concedente.
L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata con provvedimento Ministeriale è demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.
L'approvazione delle modalità di esercizio e del regolamento interno di servizio è, in ogni caso, demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio] (Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato).

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