Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2 marzo 2011 art. 3


MODALITÀ E LIMITI DI APPLICAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO

1. Le modalità di conservazione ed esibizione dei documenti per via informatica, di cui all'art. 20, comma 5-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera e) del decreto correttivo, sono regolate, ai fini fiscali, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, come modificate dall'art. 33, comma 1, del decreto correttivo, non si applicano all'Agenzia delle entrate laddove disposizioni normative prevedano l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
3. Le disposizioni contenute all'art. 68, comma 2-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'art. 49, comma 1, lettera c) del decreto correttivo si applicano all'Agenzia delle entrate limitatamente alle applicazioni informatiche ed alle pratiche tecnologiche ed organizzative che l'Agenzia stessa comunicherà a DigitPA avendone valutato la divulgabilità.

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