Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 8


CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI E DEI DATI PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE

1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, è vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono.
2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi di certificazione vengano esportate, purché ciò avvenga con modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza e di riservatezza delle chiavi stesse.
3. Per la firma remota, è consentita l'esportazione sicura delle chiavi private di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) presenti su HSM al di fuori del dispositivo stesso, esclusivamente per motivi di ripristino in caso di guasto o di aggiornamento del dispositivo in uso, purché protette con algoritmi crittografici ritenuti adeguati ai fini della certificazione e purché le operazioni di esportazione e importazione delle chiavi siano effettuate mediante funzionalità di sicurezza certificate implementate dai dispositivi sicuri di firma. La conservazione delle chiavi esportate deve avvenire nell'ambiente operativo del dispositivo sicuro di firma, sottoposta a opportune misure di sicurezza di tipo fisico e procedurale che debbono essere descritte, in forma di obiettivi o ipotesi per l'ambiente, nel relativo traguardo di sicurezza.
4. Per la firma remota, è consentita la replicazione in sicurezza delle chiavi private di cui all'art. 5, comma 4, lettera a) presenti su HSM, al fine di realizzare una configurazione ad alta affidabilità del dispositivo sicuro di firma, a condizione che tale configurazione rientri tra quelle sottoposte a certificazione ai sensi degli articoli 12 o 13. L'operazione di replicazione deve prevedere la protezione delle chiavi con algoritmi crittografici ritenuti adeguati ai fini della certificazione ed essere effettuata mediante funzionalità di sicurezza certificate implementate dal dispositivo sicuro di firma. Le chiavi replicate debbono essere conservate all'interno di dispositivi certificati con le stesse caratteristiche di sicurezza e controllati dal dispositivo certificato di origine, collocati nello stesso ambiente operativo o in altro ambiente con equivalente livello di sicurezza. Solo uno dei dispositivi fisici in questa configurazione deve essere abilitato ad effettuare le operazioni di firma.
5. Il titolare della coppia di chiavi:
a) assicura la custodia del dispositivo sicuro per la generazione della firma in suo possesso e adotta le misure di sicurezza fornite dal certificatore al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 32, comma 1, del Codice;
b) conserva le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave e segue le indicazioni fornite dal certificatore;
c) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale inutilizzabili o di cui abbia perduto il possesso o il controllo esclusivo;
d) salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilità di almeno uno dei dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale;
e) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale qualora abbia il ragionevole dubbio che essi possano essere usati da altri.

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