Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 62


TITOLO VI Disposizioni finali (VALORE DELLE FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE E DIGITALI NEL TEMPO)

1. Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.

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