Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 56


CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:
a) l'identificazione del firmatario del documento;
b) la connessione univoca della firma al firmatario;
c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
f) l'individuazione del soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a);
g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.
2. La firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto disposto da una o più disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) del comma 1, non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 20, comma 1-bis e 21, comma 2, del Codice.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 56"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti