Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 54


RICHIESTA DI MARCA TEMPORALE

1. Il certificatore stabilisce, pubblicandole nel manuale operativo, le procedure per l'invio della richiesta di marca temporale.
2. La richiesta contiene l'evidenza informatica alla quale applicare la marca temporale.
3. L'evidenza informatica può essere sostituita da una o più impronte, calcolate con funzioni di hash scelte dal certificatore tra quelle stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 2.
4. La generazione delle marche temporali garantisce un tempo di risposta, misurato come differenza tra il momento della ricezione della richiesta e l'ora riportata nella marca temporale, non superiore al minuto primo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 54"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti