Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 53


REGISTRAZIONE DELLE MARCHE GENERATE

1. Tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore.
2. La marca temporale è valida per il periodo di conservazione, stabilito o concordato con il certificatore, di cui al comma 1.

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