Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 5


CARATTERISTICHE GENERALI DELLE CHIAVI

1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma elettronica qualificata o della firma digitale può essere attribuita ad un solo titolare.
2. Se il soggetto appone la sua firma elettronica qualificata o firma digitale per mezzo di una procedura automatica ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Codice, deve utilizzare una coppia di chiavi destinata a tale scopo, diversa da tutte le altre in suo possesso. L'utilizzo di tale procedura deve essere indicato esplicitamente nel certificato qualificato.
3. Se la procedura automatica di cui al comma 2 fa uso di un insieme di dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata o firma digitale del medesimo soggetto, deve essere utilizzata una coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo utilizzato dalla procedura automatica.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi afferenti i certificati qualificati ed i correlati servizi, si distinguono secondo le seguenti tipologie:
a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e verifica della firma elettronica qualificata o della firma digitale apposta o associata ai documenti;
b) chiavi di certificazione, utilizzabili per la generazione e verifica delle firme apposte o associate ai certificati qualificati, per la sottoscrizione delle informazioni sullo stato di validità dei certificati, per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale;
c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e verifica delle marche temporali;
d) chiavi dedicate alla sottoscrizione delle informazioni sullo stato di validità dei certificati;
e) chiavi destinate alla sottoscrizione del separato certificato di attributo.
5. Non è consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni diverse da quelle previste per ciascuna tipologia dal comma 4, salvo che, con riferimento esclusivo alle chiavi di cui al medesimo comma 4, lettera b), l'Agenzia non ne autorizzi l'utilizzo per altri scopi.
6. Le caratteristiche quantitative e qualitative delle chiavi sono tali da garantire un adeguato livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in conformità con quanto indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.
7. L'uso delle chiavi di cui al comma 4, lettera d), e il profilo del certificato alle stesse associato sono definiti con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2. A tali chiavi dovrà essere associato un certificato sottoscritto con le stesse chiavi di certificazione con cui sono sottoscritti i certificati di cui si forniscono informazioni sullo stato di validità.

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