Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 49


CHIAVI DI MARCATURA TEMPORALE

1. Dal certificato relativo alla coppia di chiavi utilizzate per la validazione temporale deve essere possibile individuare il sistema di validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale sono sostituite ed un nuovo certificato è emesso, in relazione alla robustezza delle chiavi crittografiche utilizzate, dopo non più di tre mesi di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il certificato corrispondente alla chiave precedentemente in uso. Detto periodo è indicato nel manuale operativo e, previa valutazione, ritenuto congruente dall'Agenzia.
3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale sono utilizzate chiavi di certificazione appositamente generate.
4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono essere generate esclusivamente in presenza dei responsabili dei rispettivi servizi.

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