Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 48


INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA MARCA TEMPORALE

1. Una marca temporale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) identificativo dell'emittente;
b) numero di serie della marca temporale;
c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
d) certificato relativo alla chiave utilizzata per la verifica della marca temporale;
e) riferimento temporale della generazione della marca temporale;
f) identificativo della funzione di hash utilizzata per generare l'impronta dell'evidenza informatica sottoposta a validazione temporale;
g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.
2. La marca temporale può inoltre contenere un Codice identificativo dell'oggetto a cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera g).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 48"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti