Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 47


TITOLO IV Regole per la validazione temporale mediante marca temporale (VALIDAZIONE TEMPORALE CON MARCA TEMPORALE)

1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:
a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;
b) generare la struttura dei dati temporali secondo quanto specificato negli articoli 48 e 51;
c) sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui alla lettera b).
3. L'evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale può essere costituita da un insieme di impronte.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 47"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti