Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 45


LIMITAZIONI D'USO

1. Il certificatore, su richiesta del titolare, del terzo interessato o dell'Agenzia, è tenuto a inserire nel certificato qualificato eventuali limitazioni d'uso.
2. La modalità di rappresentazione dei limiti d'uso e di valore di cui all'art. 28, comma 3, del Codice è definita dall'Agenzia con uno dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.
3. Il certificatore è tenuto ad indicare, in lingua italiana e lingua inglese, la limitazione d'uso dei certificati utilizzati per la verifica delle firme di cui all'art. 35, comma 3, del Codice.

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