Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 43


ELENCO PUBBLICO DEI CERTIFICATORI ACCREDITATI

1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 29, comma 6, del Codice, e del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, contiene per ogni certificatore accreditato almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) indirizzo della sede legale;
d) indirizzi internet ove il certificatore pubblica in lingua italiana e lingua inglese informazioni inerenti all'attività svolta;
e) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
f) indirizzo di posta elettronica;
g) data di accreditamento volontario;
h) eventuale data di cessazione;
i) eventuale certificatore sostitutivo.
2. L'elenco pubblico è sottoscritto e reso disponibile per via telematica dall'Agenzia al fine di verificare le firme elettroniche qualificate e digitali e diffondere i dati dei certificatori accreditati. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge. L'Agenzia stabilisce il formato dell'elenco pubblico attraverso propria deliberazione.
3. L'elenco pubblico è sottoscritto elettronicamente dal Presidente dell'Agenzia o dai soggetti da lui designati.
4. L'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale i manuali operativi di cui all'art. 40, sottoscritti ai sensi del comma 3.
5. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è dato avviso:
a) dell'indicazione dei soggetti preposti alla sottoscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma 3;
b) del valore dei codici identificativi del certificato relativo alle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati attraverso gli algoritmi di cui all'art. 4;
c) con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza del certificato, della sostituzione delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;
d) della revoca dei certificati utilizzati per la sottoscrizione dell'elenco pubblico sopravvenuta per ragioni di sicurezza.

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