Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 42


TITOLO III Certificatori accreditati (OBBLIGHI PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI)

1. Il certificatore accreditato genera un certificato per ciascuna delle chiavi di firma utilizzate dall'Agenzia per la sottoscrizione dell'elenco pubblico dei certificatori, lo pubblica nel proprio registro dei certificati e lo rende accessibile per via telematica al fine di verificare la validità delle chiavi utilizzate dall'Agenzia. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge.
2. Il certificatore accreditato garantisce l'interoperabilità del prodotto di verifica di cui all'art. 14 del presente decreto con i documenti informatici sottoscritti mediante firme elettroniche qualificate e digitali ad opera dell'Agenzia, nell'ambito delle attività di cui all'art. 31 del Codice.
3. Il certificatore accreditato mantiene copia della lista, sottoscritta dall'Agenzia, dei certificati relativi alle chiavi di certificazione di cui all'art. 43, comma 1, lettera e) del presente decreto, che rende accessibile per via telematica per la specifica finalità della verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali.
4. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1 del Codice, svolgono la propria attività in conformità con quanto previsto dai provvedimenti emanati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, comma 2. Fino all'emanazione di tali provvedimenti continua ad applicarsi la deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45, recante regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico e successive modificazioni.
5. I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il riconoscimento di cui all'art. 29, comma 1, del Codice assicurano la valorizzazione dell'estensione qcStatements id-etsi-qcs-QcSSCD esclusivamente nei certificati qualificati la cui corrispondente chiave privata sia custodita nei dispositivi di cui all'art. 12.
6. I sistemi di generazione e verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali, forniti o indicati dal certificatore accreditato ai sensi degli articoli 11, comma 8 e 14, comma 1, non devono consentire a quest'ultimo di conoscere gli atti o fatti rappresentati nel documento informatico oggetto del processo di sottoscrizione o verifica.
7. Al fine dell'attività di cui all'art. 31 del Codice, il certificatore deve consegnare all'Agenzia un esemplare dei dispositivi di firma elettronica qualificata e di firma digitale forniti ai titolari. Il primo periodo non si applica in relazione ai dispositivi di firma HSM.
8. Al fine dell'attività di cui all'art. 31 del Codice, il certificatore deve consegnare all'Agenzia copia delle applicazioni di generazione e verifica delle firme elettroniche qualificate o delle firme digitali fornite ai titolari per uso personale.
9. Al fine del mantenimento dell'accreditamento di cui all'art. 29 del Codice, il certificatore è obbligato a partecipare alle sessioni di test di interoperabilità indicate dall'Agenzia.
10. I certificatori rendono disponibile all'Agenzia un servizio che consenta, ai fini dell'art. 34, comma 4, di conoscere se, per un determinato codice fiscale, sia stato emesso un certificato qualificato e, in caso affermativo, la sua scadenza. L'Agenzia, sentite le associazioni di categoria e il Garante per la protezione dei dati personali, indica in un proprio provvedimento le caratteristiche del servizio, le modalità e i vincoli per la sua fruizione.

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