Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 31


REVOCA DEI CERTIFICATI RELATIVI A CHIAVI DI CERTIFICAZIONE

1. La revoca del certificato relativo ad una coppia di chiavi di certificazione è consentita solo nei seguenti casi:
a) compromissione della chiave privata;
b) malfunzionamento irrecuperabile del dispositivo sicuro per la generazione delle firme;
c) cessazione dell'attività.
2. La revoca è comunicata entro ventiquattro ore all'Agenzia e resa nota a tutti i titolari di certificati qualificati sottoscritti con la chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica è contenuta nel certificato revocato.
3. La revoca di certificati di cui al comma 1, pubblicati dall'Agenzia nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 43, è resa nota attraverso il medesimo elenco.

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