Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 27


SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO QUALIFICATO SU INIZIATIVA DEL CERTIFICATORE

1. Salvo casi d'urgenza che il certificatore è tenuto a motivare contestualmente alla comunicazione conseguente alla sospensione di cui al comma 2, il certificatore che intende sospendere un certificato qualificato ne dà preventiva comunicazione al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando i motivi della sospensione e la sua durata.
2. Se la sospensione è causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.

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