Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 20


REVOCA E SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO QUALIFICATO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 del Codice, il certificato qualificato è revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate o digitali.
2. Il certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione per lo stesso periodo previsto all'art. 32, comma 3, lettera j) del Codice.

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