Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 19


INFORMAZIONI CONTENUTE NEI CERTIFICATI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 del Codice, i certificati qualificati contengono almeno le seguenti ulteriori informazioni:
a) Codice identificativo del titolare presso il certificatore;
b) tipologia della coppia di chiavi in base all'uso cui sono destinate.
2. Le informazioni personali contenute nel certificato qualificato ai sensi di quanto previsto nell'art. 28 del Codice sono utilizzabili unicamente per identificare il titolare della firma elettronica qualificata o della firma digitale, per verificare la firma del documento informatico, nonché per indicare eventuali qualifiche specifiche del titolare.
3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato sono codificati in modo da non generare equivoci relativi al nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.
4. Le informazioni e le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3, lettera a) del Codice, codificate secondo le modalità indicate dai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, sono inserite dal certificatore su richiesta del titolare:
a) nel certificato qualificato senza l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza. A tal fine, il titolare del certificato fornisce al certificatore una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ovvero, nel certificato di attributo o nel certificato qualificato con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza. A tal fine, il titolare del certificato richiede all'organizzazione di appartenenza una autorizzazione all'emissione del certificato, qualificato o di attributo che consegna al certificatore. L'organizzazione, che ha l'obbligo di fornire tale autorizzazione, assume l'impegno di richiedere al certificatore la revoca del certificato qualificato qualora venga a conoscenza della variazione delle informazioni o delle qualifiche contenute nello stesso. Il titolare, nel richiedere l'autorizzazione, ha l'obbligo di comunicare all'organizzazione di appartenenza il certificatore cui intende rivolgersi.
5. Il certificatore, salvo quanto disposto al comma 6, determina il periodo di validità dei certificati qualificati anche in funzione della robustezza crittografica delle chiavi impiegate.
6. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, determina il periodo massimo di validità del certificato qualificato in funzione degli algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi.
7. Il certificato qualificato può contenere l'indicazione che l'utilizzo della chiave privata per la generazione della firma è subordinato alla verifica da parte del certificatore della validità del certificato qualificato e dell'eventuale certificato di attributo. All'attuazione del presente comma si provvede con le modalità stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2.

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