Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 15


INFORMAZIONI RIGUARDANTI I CERTIFICATORI

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai sensi del Codice forniscono all'Agenzia le seguenti informazioni e documenti a loro relativi:
a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;
b) residenza ovvero sede legale;
c) sedi operative;
d) rappresentante legale;
e) certificati delle chiavi di certificazione;
f) piano per la sicurezza di cui all'art. 35;
g) manuale operativo di cui all'art. 40;
h) relazione sulla struttura organizzativa;
i) copia di una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi.
2. L'Agenzia rende accessibili, in via telematica, le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e), g) al fine di rendere pubbliche le informazioni che individuano il certificatore qualificato. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge.

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