Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 art. 11


DISPOSITIVI SICURI E PROCEDURE PER LA GENERAZIONE DELLE FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE E DELLE FIRME DIGITALI

1. La generazione delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali avviene all'interno di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme, in maniera tale che non sia possibile l'intercettazione della chiave privata utilizzata.
2. Il dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale deve poter essere attivato esclusivamente dal titolare mediante sistemi di autenticazione ritenuti adeguati, secondo le rispettive competenze, dall'OCSI e dall'Agenzia, prima di procedere alla generazione della firma.
3. L'Agenzia, nell'ambito dell'attività di cui agli articoli 29 e 31 del Codice, valuta l'adeguatezza tecnologica dei sistemi di autenticazione per quanto concerne l'interazione fra il titolare e il dispositivo sicuro per la generazione della firma, tenuto conto del traguardo di sicurezza di cui al D.P.C.M. 30 ottobre 2003 e del contesto di utilizzo.
4. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale garantisce almeno:
a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale utilizzato e la loro associazione al titolare;
b) la registrazione nel dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale del certificato qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
5. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate o digitali può prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di firma, la registrazione, nel dispositivo medesimo, del certificato elettronico relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente privata è stata utilizzata per sottoscrivere il certificato qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
6. La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate o digitali è registrata nel giornale di controllo di cui all'art. 36.
7. Il certificatore adotta, nel processo di personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle firme elettroniche qualificate e digitali, procedure atte ad identificare il titolare del dispositivo medesimo e dei certificati in esso contenuti.
8. I certificatori che rilasciano certificati qualificati forniscono almeno un sistema che consenta la generazione delle firme elettroniche qualificate e digitali.

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