Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 7


CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI E DEI DATI PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA
1. E' vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono.
2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi di certificazione vengano esportate, purché ciò avvenga con modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza e di riservatezza delle chiavi stesse.
3. Il titolare della coppia di chiavi:
a) assicura la custodia del dispositivo di firma in conformità all'art. 32, comma 1, del codice, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal certificatore;
b) conserva le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
c) richiede immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di cui abbia perduto il possesso, o qualora abbia il ragionevole dubbio che essi siano stati usati abusivamente da persone non autorizzate;
d) mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilità di almeno uno dei dati per la creazione della firma.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti