Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 45


CHIAVI DI MARCATURA TEMPORALE
1. Dal certificato relativo alla coppia di chiavi utilizzate per la validazione temporale deve essere possibile individuare il sistema di validazione temporale.
2. Al fine di limitare il numero di marche temporali generate con la medesima coppia, le chiavi di marcatura temporale sono sostituite ed un nuovo certificato è emesso, in relazione alla robustezza delle chiavi crittografiche utilizzate, dopo non più di tre mesi di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro periodo di validità e senza revocare il corrispondente certificato. Detto periodo è indicato nel manuale operativo e ritenuto congruente alla presente disposizione dal CNIPA.
3. Per la sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura temporale sono utilizzate chiavi di certificazione appositamente generate.
4. Le chiavi di certificazione e di marcatura temporale possono essere generate esclusivamente in presenza dei responsabili dei rispettivi servizi.

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