Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 43


TITOLO IV Regole per la validazione temporalemediante marca temporale (VALIDAZIONE TEMPORALE CON MARCA TEMPORALE)
1. Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta.
2. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di:
a) garantire l'esattezza del riferimento temporale conformemente a quanto richiesto dal presente decreto;
b) generare la struttura dei dati temporali secondo quanto specificato negli articoli 44 e 47 del presente decreto;
c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b).
3. L'evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale può essere costituita da un insieme di impronte.

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