Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 39


ELENCO PUBBLICO DEI CERTIFICATORI ACCREDITATI
1. L'elenco pubblico dei certificatori accreditati tenuto dal CNIPA ai sensi dell'art. 29, comma 6, del codice, contiene per ogni certificatore accreditato almeno le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) rappresentante legale;
d) indirizzo internet;
e) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
f) manuale operativo;
g) data di accreditamento volontario;
h) eventuale data di cessazione.
2. L'elenco pubblico è sottoscritto e reso disponibile per via telematica dal CNIPA al fine di verificare le firme digitali e diffondere i dati dei certificatori accreditati. Tali informazioni sono utilizzate, da chi le consulta, solo per le finalità consentite dalla legge. Il CNIPA stabilisce il formato dell'elenco pubblico attraverso propria deliberazione.
3. L'elenco pubblico è sottoscritto dal Presidente del CNIPA o dai soggetti da lui designati, mediante firma elettronica o qualificata.
4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è dato avviso:
a) dell'indicazione dei soggetti preposti alla sottoscrizione dell'elenco pubblico di cui al comma 3;
b) del valore dei codici identificativi del certificato relativo alle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico, generati attraverso gli algoritmi di cui all'art. 3 del presente decreto;
c) con almeno sessanta giorni di preavviso rispetto alla scadenza del certificato, della sostituzione delle chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;
d) della revoca dei certificati utilizzati per la sottoscrizione dell'elenco pubblico sopravvenuta per ragioni di sicurezza.

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