Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 22


SOSPENSIONE DEI CERTIFICATI QUALIFICATI
1. La sospensione del certificato qualificato è effettuata dal certificatore mediante l'inserimento del suo codice identificativo in una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
2. Il certificatore comunica tempestivamente l'avvenuta sospensione al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.
3. Il certificatore indica nel manuale operativo, ai sensi dell'art. 36, comma 3, lettera l), la durata massima del periodo di sospensione e le azioni intraprese al termine dello stesso in assenza di diverse indicazioni da parte del soggetto che ha richiesto la sospensione.
4. In caso di revoca di un certificato qualificato sospeso, la data della stessa decorre dalla data di inizio del periodo di sospensione.
5. La sospensione e la cessazione della stessa sono annotate nel giornale di controllo con l'indicazione della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione.
6. La cessazione dello stato di sospensione del certificato, che sarà considerato come mai sospeso, è tempestivamente comunicata al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando la data e l'ora a partire dalla quale il certificato ha cambiato stato.

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