Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 17


CODICE DI EMERGENZA
1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore fornisce al titolare almeno un codice riservato, da utilizzare per richiedere la sospensione del certificato nei casi di emergenza indicati nel manuale operativo e comunicati al titolare.
2. La richiesta di cui al comma 1 è successivamente confermata utilizzando una delle modalità previste dal certificatore.
3. Il certificatore adotta specifiche misure di sicurezza per assicurare la segretezza del codice di emergenza.

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