Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2009 art. 16


REVOCA E SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO QUALIFICATO
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 del codice, il certificato qualificato è revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme.
2. Il certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione per lo stesso periodo previsto all'art. 15, comma 7.

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