Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 7


CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI
1. È vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono.
2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi di certificazione vengano esportate purché ciò avvenga con modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza.
3. Il titolare della coppia di chiavi deve:
a) conservare con la massima diligenza la chiave privata o il dispositivo che la contiene al fine di garantirne l'integrità e la massima riservatezza;
b) conservare le informazioni di abilitazione all'uso della chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
c) richiedere immediatamente la revoca dei certificati qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di cui abbia perduto il possesso.

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