Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 3


TITOLO II Regole tecniche di base (NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO)
1. I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma di cui all'articolo 29-sexies del testo unico, devono essere conformi alle norme generalmente riconosciute a livello internazionale o individuate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 9 della direttiva n. 1999/93/CE.
2. Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali e le funzioni di hash sono individuati ai sensi del comma 1.
3. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma non produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3, del testo unico se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti