Decreto Presidente Consiglio Ministri del 2004 art. 21


SOSPENSIONE DEI CERTIFICATI QUALIFICATI
1. La sospensione del certificato qualificato è effettuata dal certificatore attraverso l'inserimento di tale certificato in una delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
2. La sospensione dei certificati è annotata nel giornale di controllo con l'indicazione della data e dell'ora di esecuzione dell'operazione.

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