TITOLO I Disposizioni generali (DEFINIZIONI)
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Si intende, inoltre, per:
a) testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) Dipartimento, il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri o altro organismo di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
c) chiavi, la coppia di chiavi asimmetriche come definite all'articolo 22, comma 1, lettera b), del testo unico;
d) impronta di una sequenza di simboli binari (bit), la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
e) funzione di hash, una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali;
f) evidenza informatica, una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;
g) riferimento temporale, informazione, contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici;
h) validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi;
i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la validazione temporale.