Decreto Presidente Consiglio Ministri del 13 novembre 2014 art. 5


DUPLICATI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

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