Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10 novembre 2014 Allegato D


ALLEGATO D Servizi dell'ANPR

Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono.

Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri formati aperti.

La risposta del sistema può avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti.

I servizi sono erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANPR.

A) Servizi ai Comuni

A.1) Registrazione dei dati.

I servizi di registrazione consentono le operazioni di modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.

In risposta alla richiesta dell'operatore, in assenza di errore dell'operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del dato ad un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, il comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.

Al comune è, inoltre, resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:

l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno;

gli eventi notificati al comune sono disponibili per centottanta giorni.

A.2) Consultazione ed estrazione.

I servizi di consultazione consentono di interrogare l'ANPR per i dati di competenza, secondo i seguenti parametri:

per campi o combinazioni di campi;

per tipo di operazione;

per intervalli temporali.

In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella richiesta, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.

I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati di ANPR di propria competenza con modalità analoghe a quelle descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune può fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR restituirà in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione prescelto dal Comune.

L'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni.

L'esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo reale è disponibile per trenta giorni.

A.3) Certificazione.

I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente.

In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.

A.4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

A.5) Servizi accessori.

I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste.

Comprendono, in particolare:

il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli eventi di competenza per l'allineamento delle banche dati tenute dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non supportati dall'ANPR;

il servizio di verifica dell'esito di un'operazione;

il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da ANPR;

il servizio di annullamento dell'operazione;

il servizio di variazione di dati;

il servizio di consultazione delle notifiche;

il servizio di monitoraggio.

I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:

l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno;

l'esito delle operazioni di consultazione è disponibile per trenta giorni;

gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;

le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.

Sarà inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.

B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi

B.1) Consultazione ed estrazione

I servizi di consultazione ed estrazione consentono di interrogare i dati dell'ANPR di competenza, secondo specifici parametri di ricerca.

La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione, invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell'elaborazione.

In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta, ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.

B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche

L'ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.

B.3) Servizi accessori

I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste e comprendono:

il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli eventi di competenza;

il servizio di ricezione delle risposte dell'ANPR;

il servizio di consultazione delle notifiche;

il servizio di monitoraggio.

I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale vengono storicizzati:

l'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni;

gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;

le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.

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