Decreto Presidente Consiglio Ministri del 10 novembre 2014 Allegato A


ALLEGATO A Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni e modalità di subentro

A) Piano per il graduale subentro.

Il Piano per il graduale subentro (nel seguito “Piano”) riguarda la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE) verso la base dati centrale ANPR.

Al fine di garantire la predisposizione della base di dati da utilizzare per la migrazione dei Comuni, l'ANPR è preliminarmente popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa, corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi e Elettorali (SIE) del Ministero dell'Interno.

Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e la verifica di congruità a livello nazionale.

Il Comune riceverà la segnalazione di eventuali anomalie rilevate che dovrà rimuovere utilizzando le proprie applicazioni e provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.

Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento di tale popolamento iniziale, i comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l'ANPR, previo assolvimento dell'obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

I comuni sono individuati sulla base di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica, descritti nel seguito, assicurando un popolamento medio mensile di 8.000.000 di soggetti residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno.

La pianificazione è cadenzata per settimane, secondo il piano seguente.

Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i criteri di distribuzione geografica e dimensione demografica, espressi dai seguenti valori percentuali:
Distribuzione geograficaDimensione demografica
Nord: 56%fino a 5.000 abitanti: 70%
Centro: 12%tra 5.001 e 20.000 abitanti: 24%
Sud e isole: 32%tra 20.001 e 100.000 abitanti: 6%


Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 200.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo il criterio di distribuzione geografica e degli ulteriori criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformità dei sistemi informativi.

Settimana dalla 25 alla 32: comuni di città metropolitane, individuati, per ciascuna settimana, secondo criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformità dei sistemi informativi.

La durata delle procedure di subentro per ogni comune è stimata in due settimane, di cui la prima è dedicata agli invii e la seconda al completamento delle elaborazioni.

Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla data di inizio del subentro, dopo il completamento dell'invio dei dati relativi alla popolazione residente.

B) Modalità di subentro.

Il Piano di subentro è pubblicato sul sito del Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono pubblicati:

l'elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati (APR), con indicazione della data in cui, per ciascun Comune, è previsto l'avvio delle operazioni di subentro. L'elenco è reso disponibile con congruo anticipo rispetto all'avvio delle suddette operazioni e può essere oggetto di aggiornamento con cadenza mensile;

le specifiche tecniche e le relative modalità per l'utilizzo dei servizi di cui all'allegato D, compresi quelli che i Comuni devono utilizzare per inviare i dati contenuti nelle proprie APR, nonché le relative modalità di invio. Tali informazioni sono rese disponibili almeno centoventi giorni prima dell'avvio operativo del Piano di subentro.

I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali:

a) verifica di conformità del messaggio allo standard definito dal Ministero dell'Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR;

b) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

c) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro.

Il sistema segnala al comune le anomalie relative al codice fiscale e le altre eventuali anomalie ed incongruenze mediante un apposito messaggio.

Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e ora.

Il comune risolve le anomalie e le incongruenze segnalate entro trenta giorni, utilizzando i servizi di registrazione dati di cui all'allegato D.

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