Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013 art. 4


CONTROLLI

1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l' incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti