Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013 art. 1


SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto.
2. Per le società di capitali di cui al comma 1 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto, può anche essere riferito all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

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