Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969 art. 5




Le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
(Articolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 settembre 1969, n. 245)

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