Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 art. 6


TITOLO III Intermediari finanziari esteri (CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIA DA PARTE DI SOGGETTI ESTERI)

1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell'articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b.
2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:
a) svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel Paese di provenienza;
b) esercizio in Italia delle attività indicate al comma 2 in via esclusiva;
c) assegnazione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; il versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione è attestato dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo è stato effettuato;
d) sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione, dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali ai sensi dall'articolo 110, t.u.b.;
e) sussistenza, in capo ai titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, t.u.b., nell'intermediario finanziario comunitario, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 110, t.u.b.
3. Gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali mediante la costituzione di società in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106, t.u.b.; l'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, t.u.b.
4. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le succursali insediate in Italia degli intermediari previsti dal comma 1 sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto.

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