Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 art. 10


ABROGAZIONI

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3 e l'articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti