Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 art. 7


PROCEDURA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la domanda di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi.
3. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di accesso diretto agli incentivi previsti al comma 2, possono presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a preventivo, già all'atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso, alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 6, con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo. Tale domanda è firmata dal soggetto responsabile e deve contenere l'impegno ad eseguire i lavori nei termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto responsabile deve:
a) entro sessanta giorni dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
b) entro dodici mesi dalla data di accettazione della prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
Se la domanda è accettata, il GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante al momento della presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a), fermo restando che l'effettiva erogazione degli incentivi avverrà ad intervento effettuato come previsto al comma 6. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande presentate fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata sul proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
4. Gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri, secondo le modalità di cui all'allegato IV. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore a 7 milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 e non superiore a 23 milioni per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, ove disponibili alla data di pubblicazione del bando di cui all'allegato IV.
5. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento ed è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.
6. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati 1 e 2 e secondo le modalità applicative di cui all'art. 8, comma 2:
a) attestato di certificazione energetica, ove previsto ai sensi dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero attestati di certificazione redatti in conformità a procedure e sistemi di certificazione regionali vigenti, ove presenti;
b) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti;
c) asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli allegati del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a c), con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, nonché all'art. 4, comma 2, lettera d), l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento, come descritti negli allegati al presente decreto;
d) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. La somma degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata, come indicata nella domanda di ammissione di cui al comma 1;
e) diagnosi energetica, ove prevista, redatta ai sensi dell'art. 15, comma 1;
f) ove il soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato: delega firmata dal soggetto responsabile;
g) ove il soggetto responsabile sia una ESCO, copia dell'accordo contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi ovvero copia del contratto di rendimento energetico da cui sia possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per gli interventi di efficienza energetica;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale dichiarazione sostitutiva, il soggetto responsabile è tenuto altresì a dichiarare eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi a non richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della scheda contratto di cui al comma 6, alcun ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui è beneficiario e a rendersi disponibile ai controlli di cui all'art. 14;
i) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
j) dichiarazione di conformità dell'impianto, ove prevista, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
k) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto;
l) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.
Nel caso di amministrazione pubbliche che optano per il sistema di accesso indicato al comma 3, i dati consuntivi sopra citati sono da intendersi come massimali a preventivo, fermo restando che al termine dell'opera dovrà essere presentata la scheda-domanda relativa all'intervento come realizzato, fornendo tutti i corrispondenti dati a consuntivo.
7. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruità dei costi dell'intervento. In caso di esito negativo di tale verifica, la domanda è respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni caso, resta ferma la possibilità delle verifiche di cui all'art. 14.
8. A completamento della procedura di cui ai commi 1, 2, 6 e 7, è resa disponibile al soggetto responsabile la scheda contratto di cui all'art. 2, comma 1, lettera i). Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda contratto contenente il codice identificativo dell'intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE. La scheda contratto è firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identità in corso di validità dello stesso.
9. L'incentivo di cui all'art. 6 è corrisposto dal GSE secondo le modalità e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda contratto di cui al comma 5.
10. Il GSE aggiorna con continuità sul portale di cui al comma 1, il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.
11. Al fine di facilitare l'accesso delle amministrazioni pubbliche all'incentivo di cui al presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e sulla base dei contratti tipo di cui al comma 12, predispone e pubblica sul proprio portale un elenco di ESCO interessate alla loro implementazione, ai fini della realizzazione e del finanziamento degli interventi incentivabili ai sensi dell'art. 4. L'iscrizione a tale elenco, aggiornato su base trimestrale, è volontaria e aperta a tutti gli interessati. Questi dovranno fornire al GSE, al fine della pubblicazione, tutte le informazioni per una completa e corretta informativa alle amministrazioni, quali, a titolo di esempio non esclusivo, sede legale e sedi operative, capitale sociale, strutture operative ed ambito territoriale di operatività, esperienze maturate nel settore specifico e referenze per lavori già svolti, impegnandosi altresì ad informare tempestivamente il GSE di ogni eventuale variazione.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il coinvolgimento dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente contratti tipo di rendimento energetico, tra le amministrazioni pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consip S.p.a.» può avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA. Tali modelli contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.

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