Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 art. 5


SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELL'INCENTIVO

1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
e) per gli interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) ad e) e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all'art. 15.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti