Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 art. 16


MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente dell'edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresì, in collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili ai sensi del presente decreto.
2. L'ENEA promuove la conoscenza delle opportunità offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.
4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore elettriche e al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali, favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche specifiche per l'utilizzo di tali impianti.

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