Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 28


SPESE AMMISSIBILI E COSTI AGEVOLABILI

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:
a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali imputabili al progetto di ricerca e sviluppo, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
2. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previste qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 28"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti