Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 22


FORMA ED INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni sono concesse, per le PMI nei limiti consentiti dal Regolamento GBER, per le grandi imprese (GI) nei limiti previsti dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 al punto (42). Le agevolazioni sono concesse secondo una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono riportate nell'allegato 3.

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