Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 21


SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del progetto;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali.
3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'articolo 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
5. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
6. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto e possono essere modificate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico. In particolare possono essere previste limitazioni alle spese ammissibili qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013 nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 21"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti